FONDI INTERPROFESSIONALI

FONDI INTERPROFESSIONALI
(Organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali)

Dal 1978 le imprese che hanno contratti di natura privata versano tramite l’INPS – per i propri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato e dirigenti inquadrati come dipendenti – una indennità di disoccupazione involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro.

Dal 2003 i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% di esso ad un Fondo Interprofessionale.

Il trasferimento dello 0.30% ad un Fondo non comporta nessun aggravio di costi per l’impresa.

Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.

Le imprese che aderiscono ad un Fondo, invece, autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.

Lo 0.30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per:

– lavoratori dipendenti del settore privato
– soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n.142/2001)
– dirigenti
– quadri
– impiegati
– operai
– operai agricoli (Circolare INPS n.34/2008)
– lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato(2009)

Dal 1 Gennaio 2013 anche per nuove categorie di lavoratori per cui si versa l’ASPI(Circolare Inps n.140/2012):

– apprendisti
– soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n.602/70, in quanto l’art.2, co.38 dell aleggi 92, nel modificare l’art.1, comma 1, de citato decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabile ai soci.
– soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n.250/58
– le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato