Sorveglianza Sanitaria (visite mediche)
Ai sensi dell’Art.2 e 41 del D.Lgs 81/08 e art. 25/41

A chi è rivolto?
– Ai lavoratori di qualsiasi tipo di azienda

Obiettivo:
Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori valutando la compatibilità tra condizione di salute e compiti lavorativi, verificando l’efficacia delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi attuate dal datore di lavoro.

Comprende:
Visite periodiche: accertano che l’esposizione a quel determinato rischio non abbia prodotto dei danni al lavoratore.

Visite straordinarie: richieste dal lavoratore stesso quando avverte disturbi che possono essere ricondotti al tipo di lavoro svolto. Spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno.

Visita alla cessazione del rapporto di lavoro: previsto prima che il lavoratore sciolga il rapporto di lavoro per verificare il suo attuale stato di salute la dove è stato esposto a particolari rischi.

Visita al rientro del lavoro: il lavoratore verrà sottoposto a visita medica dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni.

Tutte le visite si concludono con l’espressione di un Giudizio di idoneità alla mansione specifica formulato dal medico competente, nominato dal datore di lavoro. Tale giudizio verrà comunicato in forma scritta sia al lavoratore che al datore di lavoro.

Validità: 1 anno

Responsabilità: Civile, Penale.

*La sorveglianza viene effettuata attraverso protocolli sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura riportati per scritto nell’allegato specifico del DVR.