RLS/RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Ai sensi dell’Art.37 comma 10 del D.lgs.81/08

A chi è rivolto?
– Ad un lavoratore eletto per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il D.Lgs 81/08 stabilisce che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un RLS, il quale, viene eletto democraticamente tra i dipendenti.

RLST:alle aziende che occupano più di 15 dipendenti, possono scegliere l’RLST attraverso organizzazioni sindacali oppure accordi collettivi nazionali.
Quest’ultimo è un professionista che opera su tutto il territorio per rappresentare in modo soddisfacente i lavoratori sulla questione di sicurezza(offerto dall’ente bilaterale EBINART).

Obiettivo:
Collaborare con il datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza, vigilare sull’applicazione della normativa sulla tutela della sicurezza sul lavoro (art.37 comma10), vagliare la congruità delle segnalazioni ricevute dai colleghi.

Struttura del corso:
– RLS: 32 ore in Aula

– RLST: 64 ore in Aula

Validità:
1 anno

Aggiornamento:

  • RLS: 4 ore (Aziende da 1 a 15 lavoratori), 8 ore (Aziende da 15 a 50+ lavoratori)
  • RLST: 8 ore

N.B. RLS non ha responsabilità penale, le sue responsabilità sono principalmente sindacali, di carattere consultivo e di vigilanza circa il rispetto delle norme da parte del datore di lavoro, ma non di controllo come il preposto o il datore di lavoro.
RLS potrà ricordare ai responsabili delle aziende i loro doveri in tema di sicurezza ma non sarà mai responsabile penalmente di eventuali negligenze.